IL PRETORE
   Ha  pronunciato  la  seguente  ordinanza nel procedimento penale n.
 2421/96 contro Rebolledo Taborda Cesar Augusto.
   Premesso che nel  presente  procedimento  e'  stata  contestata  la
 violazione  dell'art.  7  d.-l.  16  luglio 1996 n. 376, norma che ha
 consentito l'arresto dell'imputato in data 31 agosto 1996  in  deroga
 ai principi generali in materia sanciti dall'art. 381 c.p.p;
   Considerato  che  detta  speciale normativa e' stata introdotta con
 decreto-legge  che  ha  rappresentato  l'ennesima   reiterazione   di
 identici provvedimenti legislativi che hanno inteso modificare l'ar.t
 7-bis d.-l. 30 dicembre 1989, convertito dalla legge 28 febbraio 1990
 n.   39 (cfr. d.-l. 18 novembre 1995, n. 489; art. 7 d.-l. 18 gennaio
 1996, n. 22; art. 7 d.-l. 19 marzo 1996  n.  132;  art.  7  d.-l.  17
 maggio  1996  n.  269 e, da ultimo, art. 7 d.-l. 13 settembre 1996 n.
 477);
   Ritenuto che tale modalita' di intervento legislativo,  protrattasi
 per  lungo tempo, porti fondatamente a dubitare che possano ricorrere
 i  requisiti  di  straordinaria  necessita'  ed   urgenza   richiesti
 dall'art.  77 Cost. per legittimare la diretta produzione legislativa
 del  Governo,  posto  che il fenomeno sociale, considerato per taluni
 aspetti di rilevanza penale, sul quale  si  intende  intervenire,  e'
 diffuso  da  gran  tempo  nel  territorio  dello Stato, tanto che ben
 avrebbe consentito iniziative legislative ordinarie, sia da parte del
 Governo, sia da parte degli altri soggetti costituzionali legittimati
 a norma dell'art.  71 Cost.;
   Considerato che tale dubbio di legittimita'  costituzionale  appare
 particolarmente  fondato  laddove  si  valuti che si verte in tema di
 sanzioni criminali e di liberta' della persona e  quindi  in  materie
 che  impongono,  nel  rispetto  degli  artt. 2, 13, 24 e 25 Cost., la
 massima certezza normativa; certezza che,  invece,  appare  inficiata
 dall'introduzione di precarie e continue modifiche legislative;
   Ritenuto   infine  che  la  questione  e'  rilevante  nel  presente
 procedimento poiche' viene contestato all'imputato un reato previsto,
 al momento del fatto, dall'art. 7 d.-l. 16  luglio  1996  n.  376  ed
 oggi, al momento del giudizio, dall'art. 7 d.-l. 13 settembre 1996 n.
 477,   per   cui   occorre   sottoporla   al   giudizio  della  Corte
 costituzionale.